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Codice Deontologico dell'amministratore

 

TITOLO I

ART. 1
L'amministratore nell'adempimento del proprio mandato deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia.
Nei propri rapporti con i condomini deve attenersi ad un comportamento improntato alla civiltà, alla lealtà, alla trasparenza ed alla cortesia. Se interpellato per una qualsiasi questione, e' tenuto a dare le dovute spiegazioni e, se richiesto, per iscritto.
Nel caso intervenga in discussioni tra condomini e' tenuto alla più assoluta imparzialità e deve astenersi da ogni intervento nell'ipotesi in cui abbia un interesse attivo anche indiretto.
E' tenuto in ogni caso alla più assoluta sincerità.
E' tenuto a custodire con ordine e precisione la documentazione e a compilare i registri in maniera esatta e irreprensibile.
E' tenuto, su richiesta e a spese del condominio richiedente, a fornire copia di tutta la documentazione che egli custodisce in forza del suo mandato.
E' tenuto, nel caso in cui sia chiamato a compilare il verbale di assemblea, (incarico che molto opportunamente dovrebbe sempre rifiutare) alla sua stesura in maniera ordinata, precisa e veritiera, non omettendo di riportare i singoli interventi.
E' tenuto a riunire con puntualità l'assemblea ordinaria ed è tenuto a riunire quella straordinaria sempre nel caso lo richiedano i condomini con la maggioranza di legge e comunque anche nel caso di richiesta da parte di uno solo, fatte salve le ipotesi in cui sia palesemente inopportuno.
E' tenuto, qualora sia decaduto per scadenza dei termini o revocato, a riconsegnare immediatamente tutta la documentazione in suo possesso, e ciò anche nell'ipotesi in cui possa vantare dei crediti nei confronti dei condomini.
E' tenuto, al termine di ogni gestione e puntualmente, alla redazione del rendiconto che dovrà inviare con congruo anticipo ai condomini, prima della assemblea di approvazione; deve inoltre permettere l'accesso alla documentazione ad ogni condomino e, a richiesta, fornire copia della documentazione.
Nei rapporti con terzi e fornitori, deve perseguire soltanto l'interesse della collettività condominiale; deve astenersi inoltre dal ricevere somme o regalie sotto qualsiasi forma. E' tenuto infine all'osservanza delle norme di legge affinché non derivino conseguenze dannose ai condomini conseguenti ad azioni, omissioni o ritardi.

 

TITOLO II
SANZIONI

ART. 2
CENSURA
La censura e' comminata a seguito di violazione di cui all'art.1 salvi i casi più gravi di cui a seguito.

ART. 3
SOSPENSIONE
La censura é annotata sul curriculum e costituisce un punto di demerito. Può essere comminata la sospensione dalla carica di socio con decadenza di tutti i benefici e obbligo alla restituzione del timbro fino al massimo di un anno per le violazioni più gravi dell'art. 1 al n°7, nell'ipotesi di stesura mendace del verbale, n°11, nell'ipotesi di percezione di lievi somme o piccole regalie, n°12, nell'ipotesi di gravi danni arrecati ai condomini. La sospensione é annotata sulla tessera A.L.A.C.

ART. 4
ESPULSIONE
Comporta la decadenza perpetua della qualità di socio A.L.A.C. con divieto di reiscrizione. Viene eseguita in caso di violazione grave del n°11, nell'ipotesi in cui l'Amministratore percepisca somme ingenti a titolo di compenso per la stipula di contratti e n°12, in caso di violazione dolosa di norme penalità che contemplino reati di frode, furto o appropriazione indebita.
Viene, inoltre, espulso il socio che rifiuti di sottoporsi a procedimento disciplinare o che non ottemperi agli ordini dell'istruttore.
Viene comminata inoltre nel caso l'amministratore subisca tre censure.

 

TITOLO III
NORME PROCEDURALI

ART. 5
Il giudizio disciplinare è esperito dalla Commissione Disciplinare che e' composta da tre membri: un legale (che funge da presidente) un tecnico ed un contabile o da un amministratore con almeno cinque anni di esercizio dell'attività. Viene eletta dal Comitato Direttivo dell'A.L.A.C.

ART.6
La denuncia viene inoltrata al Presidente della Commissione dal condomino nei confronti dell'amministratore iscritto e deve contemplare la precisa esposizione dei fatti che integrino violazione di norme comportamentali.

ART.7
Il Presidente delega un consigliere istruttore (che sarà scelto in base alle sue conoscenze professionali in relazione alla materia trattata) e fissa la data per la comparizione delle parti.

ART.8
Qualora l'amministratore non compaia ingiustificatamente o non accetti di sottoporsi al giudizio, l'istruttore ne da notizia alla Commissione che ne determina la sua espulsione. In caso contrario procede ad istruire la pratica.

ART.9
Durante l'istruzione le parti hanno la facolta' di sostenere le proprie ragioni e di portare prove a sostegno della prorpia difesa.

ART.10
Ad istruzione chiusa l'istruttore potra':
a)     rinviare a seduta collegiale della commissione per la valutazione dei fatti.
b)     ordinare all'amministratore di tenere un dato comportamento consono ai propri doveri, fissando un termine e rinviando alla Commissione per la valutazione dei fatti.

ART.11
La Commissione relazionata dall'Istruttore potrà:
a)     assolvere l'amministratore da ogni accusa;
b)     accertare la violazione e comminare le sanzioni di cui agli artt. 2, 3, 4;
c)     verificare l'ottemperanza dell'ordine e, nel caso questa non sia avvenuta, dovrà espellere l'amministratore dalla qualità di socio A.L.A.C. e, in caso contrario, decidere se e quale sanzione comminare. La decisione, scritta, presa a maggioranza, deve essere adeguatamente motivata; e' immediatamente esecutiva ed è impugnabile dinanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per motivi di legittimità su istanza dell'interessato nel termine perentorio di trenta giorni dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza.

 

 

 

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