Privacy e licenziamenti: l’ultima sentenza sul controllo occulto dei lavoratori

Privacy e licenziamenti: l’ultima sentenza sul controllo occulto dei lavoratori

Un lavoratore dipendente di un supermercato viene licenziato per aver consumato, in orario di lavoro, cibi e bevande senza provvedere alla pesatura, prezzatura e pagamento delle stesse. A supporto della contestazione l’azienda ha prodotto dei video registrati da investigatori privati che hanno installato delle telecamere occulte che dimostrerebbero quanto precede. Il lavoratore, il cui licenziamento è stato confermato dal Tribunale, è quindi ricorso dinanzi la Corte di Appello, contestando l’utilizzabilità delle registrazioni in quanto eseguite dall’investigatore privato in violazione della legge sulla privacy, vale a dire in assenza di uno dei requisiti essenziali previsti dall’articolo 8, comma 3 del Codice deontologico redatto dal Garante Privacy in materia di investigazioni private, e di cui al registro dei provvedimenti n. 512 del 19 dicembre 2018.

È preliminarmente necessario distinguere tra due tipi di controlli: quelli difensivi e quelli difensivi in senso stretto. I primi sono effettuati a difesa del patrimonio aziendale, e riguardano tutti i dipendenti che, nello svolgimento della prestazione lavorativa, sono a contatto con il patrimonio. Tali controlli devono essere necessariamente realizzati nel rispetto delle previsioni dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori. I controlli difensivi in senso stretto, invece, sono diretti ad accertare specificatamente condotte illecite ascrivibili – in base a concreti indizi – a singoli dipendenti, anche se questo si verifica durante la prestazione di lavoro, e pure se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore, ragione per cui si pongono all’esterno del perimetro di cui al citato articolo 4. Questo tipo di controllo deve essere mirato ed attuato ex post, ossia a seguito del comportamento illecito di un lavoratore, del quale il datore di lavoro abba avuto il fondato sospetto, perché solo a decorrere da quel momento il datore può provvedere alla raccolta di informazioni utilizzabili. Tuttavia, anche in presenza di un sospetto di attività illecita, è necessario assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un comportamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto.

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