Articolo 1
Le Alte Parti Contraenti
riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i
diritti e le libertà definiti al Titolo primo della
presente Convenzione.
TITOLO I
Articolo 2
1.
Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno
può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in
esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale,
nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale
pena.
2. La morte non si considera inflitta in violazione di
questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi
assolutamente necessario:
a. per assicurare la difesa di ogni
persona dalla violenza illegale;
b. per eseguire un arresto
regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente
detenuta;
c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una
sommossa o una insurrezione.
Articolo 3
Nessuno può
essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o
degradanti.
Articolo 4
1. Nessuno può essere tenuto in
condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere
costretto a compiere un lavoro forzato oobbligatorio.
3.
Non è considerato lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi di
questoarticolo:
a. ogni lavoro normalmente richiesto ad
una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5
della presente Convenzione o durante il periodo di libertà
condizionata;
b. ogni servizio di carattere militare o, nel
caso di obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di
coscienza è riconosciuta legittima, ogni altro servizio
sostitutivo di quello militare obbligatorio;
c. ogni servizio
richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o
il benessere della comunità;
d. ogni lavoro o servizio che fa
parte dei normali doveri civici.
Articolo 5
1. Ogni
persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno
può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e
nei modi
prescritti dalla legge:
a. se è detenuto
regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale
competente;
b. se è in regolare stato di arresto o di
detenzione per violazione di un provvedimento emesso,
conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire
l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
c. se è
stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi
all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono ragioni
plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o vi
sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di
commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
d.
se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa
per sorvegliare la sua educazione o della sua detenzione regolare
al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
e. se
si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile
di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un
alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
f. se si
tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona
per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, o di una
persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o
d'estradizione.
2. Ogni persona arrestata deve essere
informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei
motivi dell'arresto e di ogni accusa
elevata a suo
carico.
3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente
alle condizioni previste dal paragrafo 1 (c) del presente
articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un
giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad
esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata
entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante
la procedura. La scarcerazione può essere subordinata ad
una garanzia che assicuri la comparizione della persona
all'udienza.
4. Ogni persona privata della libertà mediante
arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un
tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità
della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la
detenzione è illegittima.
5. Ogni persona vittima di arresto
o di detenzione in violazione ad une delle disposizioni di questo
articolo ha diritto ad una riparazione.
Articolo 6
1.
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata
equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un
tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il
quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri
di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale
che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente,
ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e
al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse
della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in
una società democratica, quando lo esigono gli interessi
dei minori o la protezione della vita privata delle parti in
causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal
tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità puó
pregiudicare gli interessi della giustizia.
2. Ogni
persona accusata di un reato è presunta innocente fino a
quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente
accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto a
:
a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una
lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura
e dei motivi
dell'accusa elevata a suo carico;
b. disporre
del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la
sua difesa;
c. difendersi personalmente o avere
l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi
per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente
da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della
giustizia;
d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico
ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico
nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
farsi
assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non
parla la lingua usata all'udienza.
Articolo 7
1.
Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione
che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato
secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può
essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al
momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente
articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona
colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui
è stata commessa, era un crimine secondo i principi generale
di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
Articolo 8
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita
privata e familiare, del suo domicilio e della sua
corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità
pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza
sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una
società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per
la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per
la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la
protezione della salute o della morale, o per la protezione dei
diritti e delle libertà altrui.
Articolo 9
1. Ogni
persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e
di religione; tale diritto include la libertà di cambiare
religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria
religione o il proprio credo individualmente o collettivamente,
in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le
pratiche e l'osservanza dei riti.
2. La libertà di
manifestare la propria religione o il proprio credo non
può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono
stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una
società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione
dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la
protezione dei diritti e della libertà altrui.
Articolo 10
1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione.
Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di
ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa
essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza
considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce
agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le
imprese
di radiodiffusione, di cinema o di televisione.
2.
L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e
responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni,
restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che
costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per
la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la
pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per
la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della
morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui,
per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per
garantire l'autorità e l'imparzialità del potere
giudiziario.
Articolo 11
1. Ogni persona ha diritto
alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione,
ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione
di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri
interessi.< BR>2. L'esercizio di questi diritti non può essere
oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla
legge e costituiscono misure necessarie, in una società
democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica
sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei
reati, per la protezione della salute o della morale e per la
protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente
articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte
all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze
armate, della polizia o dell'amministrazione dello
Stato.
Articolo 12
Uomini e donne, in età
matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una
famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di
tale diritto.
Articolo 13
Ogni persona i cui diritti e
le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano
stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad
un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata
commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro
funzioni ufficiali.
Articolo 14
Il godimento dei
diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione
deve essere assicurato senza nessuna discriminazione,
in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la
lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere,
l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza
nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra
condizione.
Articolo 15
1. In caso di guerra o in caso
di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione,
ogni Alta Parte Contraente può prendere misure in deroga agli
obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella
stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione
che tali misure non siano in contraddizione con gli altri
obblighi derivanti dal diritto internazionale.
2. La
disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo
2, salvo per il caso di decesso causato da legittimi atti di
guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.
3. Ogni
Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga
tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno
determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano
d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione
riacquistano piena applicazione.
Articolo 16
Nessuna
delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può
essere considerata come un divieto per le Alte Parti Contraenti
di porre restrizioni all'attività politica degli
stranieri.
Articolo 17
Nessuna disposizione della
presente Convenzione può essere interpretata come implicante il
diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare
un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei
diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o
porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie
di quelle previste in detta Convenzione.
Articolo
18
Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione,
sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate
solo allo scopo per cui sono state previste.
TITOLO
II
Articolo 19
Al fine di assicurare il rispetto degli
impegni che derivano dalla presente Convenzione per le Alte Parti
Contraenti, è istituita:
a. una Commissione europea dei
Diritti dell'Uomo, qui di seguito denominata "la
Commissione";
b. una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, qui
di seguito denominata "la Corte".
TITOLO III
Articolo 20
1. La Commissione si compone di un
numero di membri pari a quello delle Alte Parti Contraenti. La
Commissione non può comprendere più di un cittadino dello stesso
Stato.
2. La Commissione siede in sessione plenaria.
Tuttavia, può istituire delle Camere, composte ciascuna di almeno
sette membri. Le Camere possono esaminare i ricorsi presentati
secondo l'articolo 25 d presente Convenzione che possono essere
trattati sulla base di una giurisprudenza costante o che non
sollevano questioni gravi relative all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione. Entro questi limiti e con
riserva del paragrafo 5 del presente articolo, le
Camere esercitano tutte le competenze attribuite alla Commissione
dalla Convenzione.
Il membro della Commissione eletto in
relazione all'Alta Parte Contraente contro la quale è stato
presentato un ricorso ha il diritto di far parte della Camera
investita di questo ricorso.
3. La Commissione può istituire
dei Comitati composti ciascuno di almeno tre membri, che possono,
all'unanimità, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo, un
ricorso presentato secondo l'articolo 25, quando una tale
decisione può essere presa senza un più ampio esame.
4. Una
Camera o un Comitato possono, in qualsiasi momento, spogliarsi a
favore della Commissione plenaria, la quale può anche avocare a
sé tutti i ricorsi attribuiti ad una Camera o ad un
Comitato.
5. Soltanto la Commissione plenaria può esercitare
le seguenti competenze:
a. esaminare i ricorsi presentati
secondo l'articolo 24;
b. adire la Corte in conformità
all'articolo 48 a;
c. stabilire il regolamento interno in
conformità all'articolo 36.
Articolo 21
1. I membri
della Commissione sono eletti dal Comitato dei Ministri
a maggioranza assoluta dei voti, su una lista di nomi
presentata dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea Consultiva;
ogni gruppo di rappresentanti delle Alte Parti Contraenti
all'Assemblea Consultiva presenta tre candidati, almeno due dei
quali devono essere della sua nazionalità.
2. Nella misura
in cui è applicabile, la stessa procedura è seguita
per completare la Commissione nel caso in cui altri Stati
diventino in seguito Parti alla presente Convenzione e per
provvedere ai seggi divenuti vacanti
3. I candidati devono
godere della più alta considerazione morale e possedere i
requisiti richiesti per l'esercizio di alte funzioni giudiziarie
o essere persone riconosciute per le loro competenze in diritto
nazionale o internazionale.
Articolo 22
1. I membri
della Commissione sono eletti per un periodo di sei anni. Essi
sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i membri
designati alla prima elezione, le funzioni di sette membri
scadranno al termine di tre anni.
2. I membri le cui
funzioni scadranno al termine del periodo iniziale di tre anni,
sono designati mediante sorteggio effettuato dal
Segretario Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo
l'espletamento della prima elezione.
3. Al fine di
assicurare, nei limiti del possibile, il rinnovo di una
metà della Commissione ogni tre anni, il Comitato dei Ministri,
prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, può decidere che
uno o più mandati dei membri da eleggere abbiano una durata
diversa da sei anni, senza tuttavia che questa durata possa
eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.
4. Nel
caso in cui sia necessario conferire più mandati e il Comitato
dei Ministri applichi il paragrafo precedente, la ripartizione
dei mandati avviene mediante sorteggio effettuato dal Segretario
Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo
l'elezione.
5. Il membro della Commissione eletto in
sostituzione di un membro che non abbia completato il periodo
delle sue funzioni rimane in carica fino alla scadenza del
periodo di mandato del suo predecessore.
6. I membri della
Commissione restano in funzione fino alla loro sostituzione.
Anche successivamente, essi continuano a trattare i casi di cui
sono già investiti fino alla loro conclusione.
Articolo
23
I membri della Commissione partecipano alla Commissione a
titolo personale. Durante tutto il periodo del loro mandato, essi
non possono assumere incarichi incompatibili con le esigenze
d'indipendenza, d'imparzialità e di disponibilità inerenti a tale
mandato.
Articolo 24
Ogni Parte Contraente può
investire la Commissione, attraverso il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa, di ogni inosservanza delle disposizioni della
presente Convenzione che essa ritenga possa essere
imputata ad
un'Alta Parte Contraente.
Articolo 25
1. La
Commissione può essere investita di un ricorso presentato
al Segretario Generale del Consiglio d'Europa da ogni persona
fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati,
che sostenga di essere vittima di una violazione da parte di una
delle Alte Parti Contraenti dei diritti riconosciuti nella
presente Convenzione, nel caso in cui l'Alta Parte Contraente
chiamata in causa abbia dichiarato di riconoscere la competenza
della Commissione in tale materia. Le Alte Parti Contraenti che
hanno sottoscritto una tale dichiarazione s'impegnano a non
ostacolare in alcun modo l'effettivo esercizio di
tale diritto.
2. Queste dichiarazioni possono essere fatte
anche per un periodo determinato.
3. Esse sono depositate
presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne
trasmette copia alle Alte Parti Contraenti e ne assicura la
pubblicazione.
4. La Commissione eserciterà la competenza che
le è attribuita dal presente articolo solo quando almeno sei Alte
Parti Contraenti si troveranno vincolate dalla dichiarazione
prevista nei paragrafi precedenti.
Articolo 26
La
Commissione può essere adita solo dopo l'esaurimento delle vie
di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di
sei mesi a partire dalla data della decisione interna
definitiva.
Articolo 27
1. La Commissione non accoglie
nessun ricorso presentato in base all'articolo 25
quando:
a. è anonimo;
b. è sostanzialmente identico ad
uno precedentemente esaminato dalla Commissione o già sottoposto
ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di
regolamentazione e se non contiene fatti nuovi.
2. La
Commissione dichiara irricevibile ogni ricorso presentato in
base all'articolo 25, quando giudica tale ricorso incompatibile
con le disposizioni della presente Convenzione, manifestamente
infondato o abusivo.
3. La Commissione respinge ogni
ricorso che considera irricevibile in base all'articolo
26.
Articolo 28
1. Nel caso in cui la Commissione
accolga il ricorso:
a. al fine di stabilire i fatti, procede
ad un esame del ricorso in contraddittorio con i rappresentanti
delle Parti e, se è il caso, ad un'inchiesta per la quale tutti
gli Stati interessati, forniranno tutte le facilitazioni
necessarie, dopo uno scambio di vedute con
la Commissione;
b. nello stesso tempo, essa si mette a
disposizione degli interessati per giungere ad un regolamento
amichevole della controversia sulla base del rispetto dei Diritti
dell'Uomo, quali li riconosce la presente Convenzione.
2. La
Commissione, se giunge ad ottenere un regolamento
amichevole, redige un rapporto che è trasmesso agli Stati
interessati, al Comitato dei Ministri e al Segretario Generale
del Consiglio d'Europa, allo scopo di essere pubblicato. Tale
rapporto si limita ad una breve esposizione dei fatti e della
soluzione adottata.
Articolo 29
Dopo aver accolto un
ricorso presentato in base all'articolo 25, la Commissione può
tuttavia decidere alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri
di respingerlo se, nel corso dell'esame, essa
constati l'esistenza di uno dei motivi di irricevibilità previsti
all'articolo 27.
In tal caso, la decisione è comunicata alle
parti.
Articolo 30
1. In qualsiasi momento della
procedura, la Commissione può decidere di cancellare dal ruolo un
ricorso allorchè le circostanze permettono di concludere
che:
a. il ricorrente non intende più mantenerlo, o
b.
la controversia è stata risolta, o
c. per ogni altro motivo,
del quale la Commissione accerti l'esistenza, non è più
giustificato proseguire l'esame del ricorso.
Tuttavia, la
Commissione prosegue l'esame del ricorso se il rispetto
dei Diritti dell'Uomo garantiti dalla presente Convenzione lo
esige.
2. La Commissione, se decide di cancellare dal ruolo
un ricorso dopo averlo dichiarato ricevibile, redige un rapporto
che comprende un'esposizione dei fatti e una decisione motivata
di cancellazione dal ruolo. Il rapporto è trasmesso alle parti e
al Comitato dei Ministri per informazione. La Commissione può
pubblicarlo.
3. La Commissione può decidere una nuova
iscrizione al ruolo di un ricorso allorchè giudichi che le
circostanze lo giustificano. Articolo 31
1. Se l'esame
di un ricorso non si è concluso in base agli articoli
28 (paragrafo 2), 29 o 30, la Commissione redige un rapporto con
il quale accerta i fatti e formula un parere sulla questione di
sapere se i fatti accertati comportino, da parte dello Stato
interessato, una violazione delle obbligazioni che gli incombono
ai termini della Convenzione. Le opinioni individuali dei membri
della Commissione su tale questione possono essere espresse nel
rapporto.
2. Il rapporto è trasmesso al Comitato dei
Ministri; esso è anche comunicato agli Stati interessati, i quali
non hanno la facoltà di pubblicarlo.
3. Nel trasmettere il
rapporto al Comitato dei Ministri, la Commissione può formulare
le proposte che essa giudica opportune.
Articolo 32
1.
Se, entro il termine di tre mesi a partire dalla trasmissione
del rapporto della Commissione al Comitato dei Ministri, il caso
non è deferito alla Corte in base all'articolo 48 della presente
Convenzione, il Comitato dei Ministri prende, con un voto a
maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi il diritto di
partecipare al Comitato, una decisione sulla questione di sapere
se vi sia stata o meno una violazione della
Convenzione.
2. in caso affermativo, il Comitato dei Ministri
fissa un termine entro il quale l'Alta Parte Contraente
interessata deve prendere le misure che la decisione del Comitato
dei Ministri richiede.
3. Se l'Alta Parte Contraente
interessata non ha adottato misure soddisfacenti nel termine
stabilito, il Comitato dei Ministri dà alla sua decisione
iniziale, con la maggioranza prevista al paragrafo 1, il
seguito che essa comporta e pubblica il rapporto.
4. Le
Alte Parti Contraenti si impegnano a considerare come
obbligatoria nei loro confronti ogni decisione che il Comitato
dei Ministri può prendere
in base ai precedenti
paragrafi.
Articolo 33
La Commissione si riunisce a
porte chiuse.
Articolo 34
Fatte salve le disposizioni
degli articoli 20 (paragrafo 3) e 29, le decisioni della
Commissione sono prese a maggioranza dei membri presenti e
votanti.
Articolo 35
La Commissione si riunisce quando
le circostanze lo esigono. Essa è convocata dal Segretario
Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 36
La
Commissione stabilisce il suo regolamento interno.
Articolo 37
Il segretariato della Commissione è assicurato dal
Segretario Generale
dei Consiglio d'Europa.
TITOLO
IV
Articolo 38
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
si compone di un numero di giudici pari a quello dei membri del
Consiglio d'Europa. Essa non può comprendere più di un cittadino
di uno stesso Stato.
Articolo 39
1. I membri della
Corte sono eletti dall'Assemblea Consultiva a maggioranza dei
voti espressi su una lista di persone presentata dai Membri del
Consiglio d'Europa; ciascuno dei Membri deve presentare
tre candidati, almeno due dei quali della sua
nazionalità.
2. Nella misura in cui è applicabile, la stessa
procedura è seguita per completare la Corte in caso di ammissione
di nuovi Membri al Consiglio d'Europa e per coprire i seggi
rimasti vacanti.
3. I candidati dovranno godere della più
alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per
l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o essere dei
giureconsulti di riconosciuta competenza.
Articolo
40
1. I membri della Corte sono eletti per un periodo di nove
anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i
membri designati alla prima elezione, le funzioni di quattro di
essi scadranno al termine dei tre anni, quelle di quattro altri
membri scadranno dopo sei anni.
2. I membri le cui funzioni
scadranno al termine dei periodi iniziali di tre e sei anni sono
designati mediante sorteggio effettuato dal Segretario Generale
del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'espletamento della
prima elezione.
3. Al fine di assicurare nei limiti del
possibile il rinnovo di un terzo della Corte ogni tre anni,
l'Assemblea Consultiva, prima di procedere ad ogni ulteriore
elezione, può decidere che uno o più mandati dei membri
da eleggere abbiano una durata diversa da quella di nove anni,
senza tuttavia che questa possa eccedere dodici anni o essere
inferiore a sei anni.
4. Nel caso in cui sia necessario
conferire più mandati e l'Assemblea Consultiva applichi il
paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene
mediante sorteggio effettuato dal Segretario Generale
del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.
5.
Il membro della Corte eletto in sostituzione di un membro che
non abbia completato il periodo delle sue funzioni rimane in
carica fino alla scadenza del periodo di mandato del suo
predecessore.
6. I membri della Corte restano in funzione
fino alla loro sostituzione. Anche successivamente, essi
continuano a trattare i casi di cui sono già investiti fino alla
loro conclusione.
7. I membri della Corte partecipano alla
Corte a titolo personale. Durante tutto il periodo del loro
mandato, essi non possono assumere incarichi incompatibili con le
esigenze d'indipendenza, d'imparzialità e di
disponibilità
inerenti a tale mandato.
Articolo 41
La Corte elegge
il suo Presidente e uno o due Vice-Presidenti per un
periodo di
tre anni. Essi sono rieleggibili.
Articolo 42
I membri
della Corte ricevono un'indennità per giorno di funzione, il
cui ammontare sarà determinato dal Comitato dei
Ministri.
Articolo 43
Per l'esame di ogni caso che le
viene sottoposto, la Corte si costituisce in una Camera composta
da nove giudici. Ne fanno parte d'ufficio il giudice della
nazionalità di ogni Stato interessato o, in mancanza, una persona
scelta dallo Stato per parteciparvi come giudice; i nomi
degli altri giudici sono designati mediante sorteggio dal
Presidente, prima dell'inizio dell'esame del
caso.
Articolo 44
Solo le Alte Parti Contraenti e la
Commissione hanno facoltà di adire la Corte.
Articolo
45
La competenza della Corte si estende a tutti i casi
concernenti l'interpretazione e l'applicazione della presente
Convenzione che le Alte Parti Contraenti o la Commissione le
sottopongono alle condizioni previste dall'articolo
48.
Articolo 46
1. Ogni Alta Parte Contraente può, in
qualsiasi momento, dichiarare di riconoscere come obbligatoria di
pieno diritto e senza convenzione speciale, la giurisdizione
della Corte su tutti i casi concernenti l'interpretazione e
l'applicazione della presente Convenzione.
2. Le
dichiarazioni di cui sopra possono essere
fatte incondizionatamente o sotto condizione di reciprocità da
parte di più Alte Parti Contraenti o di determinate Alte Parti
Contraenti o per un periodo determinato.
3. Tali
dichiarazioni saranno depositate presso il Segretario Generale
del Consiglio d'Europa che ne trasmetterà copia alle Alte Parti
Contraenti.
Articolo 47
La Corte può essere investita
di un caso solo dopo che la Commissione abbia accertato il
fallimento del tentativo di regolamentazione amichevole ed entro
il termine di tre mesi previsto dall'articolo 32.
Articolo
48
A condizione che l'Alta Parte Contraente interessata, se è
una sola, o le Alte Parti Contraenti interessate, se sono più
d'una, siano soggette alla giurisdizione obbligatoria della Corte
o, in mancanza, con il consenso dell'Alta Parte Contraente
interessata, se è una sola, o delle Alte Parti Contraenti
interessate, se sono più d'una, la Corte può essere adita:
a.
dalla Commissione;
b. da un'Alta Parte Contraente di cui la
parte lesa è un cittadino;
c. da un'Alta Parte Contraente che
ha investito la Commissione;
d. da un'Alta Parte Contraente
chiamata in causa.
Articolo 49
In caso di
contestazione, la Corte decide in merito alla
propria competenza.
Articolo 50
Se la Corte
dichiara che una decisione o una misura presa da una
autorità
giudiziaria o da ogni altra autorità di una Parte
Contraente contrasta in tutto o in parte con le obbligazioni che
derivano dalla presente Convenzione e se il diritto interno di
detta Parte permette solo in modo incompleto di eliminare le
conseguenze di tale decisione o di tale misura, la decisione
della Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla
parte lesa. Articolo 51
1. La sentenza della Corte
deve essere motivata.
2. Se la sentenza non esprime in tutto
o in parte l'opinione unanime deigiudici, ogni giudice ha il
diritto di unirvi la propria opinione individuale.
Articolo
52
La sentenza della Corte è definitiva.
Articolo
53
Le Alte Parti Contraenti si impegnano a conformarsi alle
decisioni della Corte nelle controversie nelle quali sono
parti.Articolo 54
La sentenza della Corte è trasmessa
al Comitato dei Ministri che ne sorveglia
l'esecuzione.
Articolo 55
La Corte stabilisce il suo
regolamento e fissa la sua procedura.
Articolo 56
1.
La prima elezione dei membri della Corte avrà luogo dopo che
le dichiarazioni delle Alte Parti Contraenti previste
dall'articolo 46 avranno raggiunto il numero di otto.
2.
La Corte non potrà essere adita prima di tale
elezione.
TITOLO V
Articolo 57
Ogni Alta Parte
Contraente, alla domanda del Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui
il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di
tutte le disposizioni della presente Convenzione.
Articolo
58
Le spese della Commissione e della Corte sono a carico del
Consiglio d'Europa.
Articolo 59
I membri della
Commissione e della Corte godono, durante l'esercizio delle loro
funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti all'articolo
40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e negli accordi conclusi
in base a tale articolo.
Articolo 60
Nessuna delle
disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata
in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e
le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base
alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro
accordo al quale essa partecipi.
Articolo
61
Nessuna disposizione della presente Convenzione porta
pregiudizi ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo
Statuto del Consiglio d'Europa.
Articolo 62
Le Alte
Parti Contraenti rinunciano reciprocamente, salvo
compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, delle
convenzioni o delle dichiarazioni che esistono fra di loro allo
scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata
dall'interpretazione o dell'applicazione della
presente Convenzione ad una procedura di regolamentazione diversa
da quelle previste da detta Convenzione.
Articolo
63
1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro
momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata
al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente
Convenzione si applicherà in tutti i territori o in determinati
territori di cui assicura le relazioni internazionali< BR>2.
La Convenzione si applicherà nel territorio o nei territori
designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno
successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio
d'Europa avrà ricevuto tale notifica.
3. Nei suddetti
territori le disposizioni della presente Convenzione saranno
applicate tenendo conto delle necessità locali.
4. Ogni Stato
che ha fatto una dichiarazione conformemente al primo paragrafo
di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente
a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione
che accetta la competenza della Commissione a ricevere ricorsi di
persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di
privati in conformità all'articolo 25 della presente
Convenzione.
Articolo 64
1. Ogni Stato, al momento
della firma della presente Convenzione o del deposito del suo
strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una
particolare disposizione della Convenzione, nella misura in
cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non
sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere
generale non sono autorizzate ai termini del presente
articolo.
2. Ogni riserva emessa in conformità al presente
articolo comporta un breve esposto della legge in
questione.
Articolo 65
1. Un'Alta Parte Contraente può
denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque
anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione
nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una
notifica indirizzata al Segretario Generale del
Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti
Contraenti.
2. Tale denuncia non può avere l'effetto di
svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dalle obbligazioni
contenute nella presente Convenzione per quanto riguarda
qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste
obbligazioni fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data
in cui la denuncia produce il suo effetto.< BR>3. Con la medesima
riserva cessa d'esser Parte alla presente Convenzione ogni Parte
Contraente che cessi d'essere Membro del Consiglio
d'Europa.< BR>4. La Convenzione può essere denunciata in
conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto
riguarda ogni territorio nel quale sia stata dichiarata
applicabile in base all'articolo 63.
Articolo 66
1. La
presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del
Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno
depositate presso il Segretario Generale del Consiglio
d'Europa.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo
il deposito di dieci
strumenti di ratifica.
3. Per ogni
firmatario che la ratificherà successivamente, la
Convenzione entrerà in vigore dal momento dei deposito dello
strumento di ratifica.
4. Il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio
d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte
Parti Contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di
ogni altro strumento di ratifica che si sia
avuto successivamente.
Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in
francese e in inglese, i due testi facendo egualmente fede, in un
unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio
d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copie certificate
conformi a tutti i firmatari.