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Diritti fondamentali
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I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa;

Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamatadall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;

Riaffermato il loro profondo attaccamento a queste Libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'Uomo a cui essi si appellano;

Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale.

Hanno convenuto quanto segue:



Articolo 1

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al Titolo primo della presente Convenzione.

TITOLO I

Articolo 2

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
a. per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
b. per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

Articolo 3
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 4
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato oobbligatorio.
3. Non è considerato lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi di questoarticolo:
a. ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionata;
b. ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, ogni altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
c. ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
d. ogni lavoro o servizio che fa parte dei normali doveri civici.

Articolo 5

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi
prescritti dalla legge:
a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
b. se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
d. se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare la sua educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
e. se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
f. se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.
2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa
elevata a suo carico.
3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.
4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.
5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione ad une delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

Articolo 6

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità puó pregiudicare gli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto a :
a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi
dell'accusa elevata a suo carico;
b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
c. difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all'udienza.

Articolo 7

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era un crimine secondo i principi generale di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le
imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.
2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.< BR>2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

Articolo 12

Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

Articolo 13

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

Articolo 15

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo per il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.
3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come un divieto per le Alte Parti Contraenti di porre restrizioni all'attività politica degli stranieri.

Articolo 17

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione.

Articolo 18

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

TITOLO II

Articolo 19

Al fine di assicurare il rispetto degli impegni che derivano dalla presente Convenzione per le Alte Parti Contraenti, è istituita:
a. una Commissione europea dei Diritti dell'Uomo, qui di seguito denominata "la Commissione";
b. una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, qui di seguito denominata "la Corte".

TITOLO III

Articolo 20

1. La Commissione si compone di un numero di membri pari a quello delle Alte Parti Contraenti. La Commissione non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.
2. La Commissione siede in sessione plenaria. Tuttavia, può istituire delle Camere, composte ciascuna di almeno sette membri. Le Camere possono esaminare i ricorsi presentati secondo l'articolo 25 d presente Convenzione che possono essere trattati sulla base di una giurisprudenza costante o che non sollevano questioni gravi relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Entro questi limiti e con riserva del paragrafo 5 del presente articolo, le Camere esercitano tutte le competenze attribuite alla Commissione dalla Convenzione.
Il membro della Commissione eletto in relazione all'Alta Parte Contraente contro la quale è stato presentato un ricorso ha il diritto di far parte della Camera investita di questo ricorso.
3. La Commissione può istituire dei Comitati composti ciascuno di almeno tre membri, che possono, all'unanimità, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo, un ricorso presentato secondo l'articolo 25, quando una tale decisione può essere presa senza un più ampio esame.
4. Una Camera o un Comitato possono, in qualsiasi momento, spogliarsi a favore della Commissione plenaria, la quale può anche avocare a sé tutti i ricorsi attribuiti ad una Camera o ad un Comitato.
5. Soltanto la Commissione plenaria può esercitare le seguenti competenze:
a. esaminare i ricorsi presentati secondo l'articolo 24;
b. adire la Corte in conformità all'articolo 48 a;
c. stabilire il regolamento interno in conformità all'articolo 36.

Articolo 21

1. I membri della Commissione sono eletti dal Comitato dei Ministri a maggioranza assoluta dei voti, su una lista di nomi presentata dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea Consultiva; ogni gruppo di rappresentanti delle Alte Parti Contraenti all'Assemblea Consultiva presenta tre candidati, almeno due dei quali devono essere della sua nazionalità.
2. Nella misura in cui è applicabile, la stessa procedura è seguita per completare la Commissione nel caso in cui altri Stati diventino in seguito Parti alla presente Convenzione e per provvedere ai seggi divenuti vacanti
3. I candidati devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio di alte funzioni giudiziarie o essere persone riconosciute per le loro competenze in diritto nazionale o internazionale.

Articolo 22

1. I membri della Commissione sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i membri designati alla prima elezione, le funzioni di sette membri scadranno al termine di tre anni.
2. I membri le cui funzioni scadranno al termine del periodo iniziale di tre anni, sono designati mediante sorteggio effettuato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'espletamento della prima elezione.
3. Al fine di assicurare, nei limiti del possibile, il rinnovo di una metà della Commissione ogni tre anni, il Comitato dei Ministri, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, può decidere che uno o più mandati dei membri da eleggere abbiano una durata diversa da sei anni, senza tuttavia che questa durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.
4. Nel caso in cui sia necessario conferire più mandati e il Comitato dei Ministri applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante sorteggio effettuato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.
5. Il membro della Commissione eletto in sostituzione di un membro che non abbia completato il periodo delle sue funzioni rimane in carica fino alla scadenza del periodo di mandato del suo predecessore.
6. I membri della Commissione restano in funzione fino alla loro sostituzione. Anche successivamente, essi continuano a trattare i casi di cui sono già investiti fino alla loro conclusione.

Articolo 23

I membri della Commissione partecipano alla Commissione a titolo personale. Durante tutto il periodo del loro mandato, essi non possono assumere incarichi incompatibili con le esigenze d'indipendenza, d'imparzialità e di disponibilità inerenti a tale mandato.

Articolo 24

Ogni Parte Contraente può investire la Commissione, attraverso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di ogni inosservanza delle disposizioni della presente Convenzione che essa ritenga possa essere
imputata ad un'Alta Parte Contraente.

Articolo 25

1. La Commissione può essere investita di un ricorso presentato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati, che sostenga di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti Contraenti dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione, nel caso in cui l'Alta Parte Contraente chiamata in causa abbia dichiarato di riconoscere la competenza della Commissione in tale materia. Le Alte Parti Contraenti che hanno sottoscritto una tale dichiarazione s'impegnano a non ostacolare in alcun modo l'effettivo esercizio di tale diritto.
2. Queste dichiarazioni possono essere fatte anche per un periodo determinato.
3. Esse sono depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne trasmette copia alle Alte Parti Contraenti e ne assicura la pubblicazione.
4. La Commissione eserciterà la competenza che le è attribuita dal presente articolo solo quando almeno sei Alte Parti Contraenti si troveranno vincolate dalla dichiarazione prevista nei paragrafi precedenti.

Articolo 26

La Commissione può essere adita solo dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

Articolo 27

1. La Commissione non accoglie nessun ricorso presentato in base all'articolo 25 quando:
a. è anonimo;
b. è sostanzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Commissione o già sottoposto ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamentazione e se non contiene fatti nuovi.
2. La Commissione dichiara irricevibile ogni ricorso presentato in base all'articolo 25, quando giudica tale ricorso incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione, manifestamente infondato o abusivo.
3. La Commissione respinge ogni ricorso che considera irricevibile in base all'articolo 26.

Articolo 28

1. Nel caso in cui la Commissione accolga il ricorso:
a. al fine di stabilire i fatti, procede ad un esame del ricorso in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se è il caso, ad un'inchiesta per la quale tutti gli Stati interessati, forniranno tutte le facilitazioni necessarie, dopo uno scambio di vedute con la Commissione;
b. nello stesso tempo, essa si mette a disposizione degli interessati per giungere ad un regolamento amichevole della controversia sulla base del rispetto dei Diritti dell'Uomo, quali li riconosce la presente Convenzione.
2. La Commissione, se giunge ad ottenere un regolamento amichevole, redige un rapporto che è trasmesso agli Stati interessati, al Comitato dei Ministri e al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, allo scopo di essere pubblicato. Tale rapporto si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

Articolo 29

Dopo aver accolto un ricorso presentato in base all'articolo 25, la Commissione può tuttavia decidere alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri di respingerlo se, nel corso dell'esame, essa constati l'esistenza di uno dei motivi di irricevibilità previsti all'articolo 27.
In tal caso, la decisione è comunicata alle parti.

Articolo 30

1. In qualsiasi momento della procedura, la Commissione può decidere di cancellare dal ruolo un ricorso allorchè le circostanze permettono di concludere che:
a. il ricorrente non intende più mantenerlo, o

b. la controversia è stata risolta, o
c. per ogni altro motivo, del quale la Commissione accerti l'esistenza, non è più giustificato proseguire l'esame del ricorso.
Tuttavia, la Commissione prosegue l'esame del ricorso se il rispetto dei Diritti dell'Uomo garantiti dalla presente Convenzione lo esige.
2. La Commissione, se decide di cancellare dal ruolo un ricorso dopo averlo dichiarato ricevibile, redige un rapporto che comprende un'esposizione dei fatti e una decisione motivata di cancellazione dal ruolo. Il rapporto è trasmesso alle parti e al Comitato dei Ministri per informazione. La Commissione può pubblicarlo.
3. La Commissione può decidere una nuova iscrizione al ruolo di un ricorso allorchè giudichi che le circostanze lo giustificano.

Articolo 31

1. Se l'esame di un ricorso non si è concluso in base agli articoli 28 (paragrafo 2), 29 o 30, la Commissione redige un rapporto con il quale accerta i fatti e formula un parere sulla questione di sapere se i fatti accertati comportino, da parte dello Stato interessato, una violazione delle obbligazioni che gli incombono ai termini della Convenzione. Le opinioni individuali dei membri della Commissione su tale questione possono essere espresse nel rapporto.
2. Il rapporto è trasmesso al Comitato dei Ministri; esso è anche comunicato agli Stati interessati, i quali non hanno la facoltà di pubblicarlo.
3. Nel trasmettere il rapporto al Comitato dei Ministri, la Commissione può formulare le proposte che essa giudica opportune.

Articolo 32

1. Se, entro il termine di tre mesi a partire dalla trasmissione del rapporto della Commissione al Comitato dei Ministri, il caso non è deferito alla Corte in base all'articolo 48 della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri prende, con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi il diritto di partecipare al Comitato, una decisione sulla questione di sapere se vi sia stata o meno una violazione della Convenzione.
2. in caso affermativo, il Comitato dei Ministri fissa un termine entro il quale l'Alta Parte Contraente interessata deve prendere le misure che la decisione del Comitato dei Ministri richiede.
3. Se l'Alta Parte Contraente interessata non ha adottato misure soddisfacenti nel termine stabilito, il Comitato dei Ministri dà alla sua decisione iniziale, con la maggioranza prevista al paragrafo 1, il seguito che essa comporta e pubblica il rapporto.
4. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a considerare come obbligatoria nei loro confronti ogni decisione che il Comitato dei Ministri può prendere
in base ai precedenti paragrafi.

Articolo 33

La Commissione si riunisce a porte chiuse.

Articolo 34

Fatte salve le disposizioni degli articoli 20 (paragrafo 3) e 29, le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti.

Articolo 35

La Commissione si riunisce quando le circostanze lo esigono. Essa è convocata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 36

La Commissione stabilisce il suo regolamento interno.

Articolo 37

Il segretariato della Commissione è assicurato dal Segretario Generale
dei Consiglio d'Europa.

TITOLO IV

Articolo 38

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si compone di un numero di giudici pari a quello dei membri del Consiglio d'Europa. Essa non può comprendere più di un cittadino di uno stesso Stato.

Articolo 39

1. I membri della Corte sono eletti dall'Assemblea Consultiva a maggioranza dei voti espressi su una lista di persone presentata dai Membri del Consiglio d'Europa; ciascuno dei Membri deve presentare tre candidati, almeno due dei quali della sua nazionalità.
2. Nella misura in cui è applicabile, la stessa procedura è seguita per completare la Corte in caso di ammissione di nuovi Membri al Consiglio d'Europa e per coprire i seggi rimasti vacanti.
3. I candidati dovranno godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza.

Articolo 40

1. I membri della Corte sono eletti per un periodo di nove anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i membri designati alla prima elezione, le funzioni di quattro di essi scadranno al termine dei tre anni, quelle di quattro altri membri scadranno dopo sei anni.
2. I membri le cui funzioni scadranno al termine dei periodi iniziali di tre e sei anni sono designati mediante sorteggio effettuato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'espletamento della prima elezione.
3. Al fine di assicurare nei limiti del possibile il rinnovo di un terzo della Corte ogni tre anni, l'Assemblea Consultiva, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, può decidere che uno o più mandati dei membri da eleggere abbiano una durata diversa da quella di nove anni, senza tuttavia che questa possa eccedere dodici anni o essere inferiore a sei anni.
4. Nel caso in cui sia necessario conferire più mandati e l'Assemblea Consultiva applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante sorteggio effettuato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.
5. Il membro della Corte eletto in sostituzione di un membro che non abbia completato il periodo delle sue funzioni rimane in carica fino alla scadenza del periodo di mandato del suo predecessore.
6. I membri della Corte restano in funzione fino alla loro sostituzione. Anche successivamente, essi continuano a trattare i casi di cui sono già investiti fino alla loro conclusione.
7. I membri della Corte partecipano alla Corte a titolo personale. Durante tutto il periodo del loro mandato, essi non possono assumere incarichi incompatibili con le esigenze d'indipendenza, d'imparzialità e di
disponibilità inerenti a tale mandato.

Articolo 41

La Corte elegge il suo Presidente e uno o due Vice-Presidenti per un
periodo di tre anni. Essi sono rieleggibili.

Articolo 42

I membri della Corte ricevono un'indennità per giorno di funzione, il cui ammontare sarà determinato dal Comitato dei Ministri.

Articolo 43

Per l'esame di ogni caso che le viene sottoposto, la Corte si costituisce in una Camera composta da nove giudici. Ne fanno parte d'ufficio il giudice della nazionalità di ogni Stato interessato o, in mancanza, una persona scelta dallo Stato per parteciparvi come giudice; i nomi degli altri giudici sono designati mediante sorteggio dal Presidente, prima dell'inizio dell'esame del caso.

Articolo 44

Solo le Alte Parti Contraenti e la Commissione hanno facoltà di adire la Corte.

Articolo 45

La competenza della Corte si estende a tutti i casi concernenti l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione che le Alte Parti Contraenti o la Commissione le sottopongono alle condizioni previste dall'articolo 48.

Articolo 46

1. Ogni Alta Parte Contraente può, in qualsiasi momento, dichiarare di riconoscere come obbligatoria di pieno diritto e senza convenzione speciale, la giurisdizione della Corte su tutti i casi concernenti l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione.
2. Le dichiarazioni di cui sopra possono essere fatte incondizionatamente o sotto condizione di reciprocità da parte di più Alte Parti Contraenti o di determinate Alte Parti Contraenti o per un periodo determinato.
3. Tali dichiarazioni saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa che ne trasmetterà copia alle Alte Parti Contraenti.

Articolo 47

La Corte può essere investita di un caso solo dopo che la Commissione abbia accertato il fallimento del tentativo di regolamentazione amichevole ed entro il termine di tre mesi previsto dall'articolo 32.
Articolo 48
A condizione che l'Alta Parte Contraente interessata, se è una sola, o le Alte Parti Contraenti interessate, se sono più d'una, siano soggette alla giurisdizione obbligatoria della Corte o, in mancanza, con il consenso dell'Alta Parte Contraente interessata, se è una sola, o delle Alte Parti Contraenti interessate, se sono più d'una, la Corte può essere adita:
a. dalla Commissione;
b. da un'Alta Parte Contraente di cui la parte lesa è un cittadino;
c. da un'Alta Parte Contraente che ha investito la Commissione;
d. da un'Alta Parte Contraente chiamata in causa.

Articolo 49

In caso di contestazione, la Corte decide in merito alla propria competenza.

Articolo 50

Se la Corte dichiara che una decisione o una misura presa da una
autorità giudiziaria o da ogni altra autorità di una Parte Contraente contrasta in tutto o in parte con le obbligazioni che derivano dalla presente Convenzione e se il diritto interno di detta Parte permette solo in modo incompleto di eliminare le conseguenze di tale decisione o di tale misura, la decisione della Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

Articolo 51

1. La sentenza della Corte deve essere motivata.
2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime deigiudici, ogni giudice ha il diritto di unirvi la propria opinione individuale.

Articolo 52

La sentenza della Corte è definitiva.

Articolo 53

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a conformarsi alle decisioni della Corte nelle controversie nelle quali sono parti.

Articolo 54

La sentenza della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.

Articolo 55

La Corte stabilisce il suo regolamento e fissa la sua procedura.

Articolo 56

1. La prima elezione dei membri della Corte avrà luogo dopo che le dichiarazioni delle Alte Parti Contraenti previste dall'articolo 46 avranno raggiunto il numero di otto.
2. La Corte non potrà essere adita prima di tale elezione.

TITOLO V

Articolo 57

Ogni Alta Parte Contraente, alla domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 58

Le spese della Commissione e della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

Articolo 59

I membri della Commissione e della Corte godono, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti all'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e negli accordi conclusi in base a tale articolo.

Articolo 60

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.

Articolo 61

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizi ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

Articolo 62

Le Alte Parti Contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni che esistono fra di loro allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dell'applicazione della presente Convenzione ad una procedura di regolamentazione diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Articolo 63

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà in tutti i territori o in determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali< BR>2. La Convenzione si applicherà nel territorio o nei territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.
3. Nei suddetti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.
4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Commissione a ricevere ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati in conformità all'articolo 25 della presente Convenzione.

Articolo 64

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai termini del presente articolo.
2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.

Articolo 65

1. Un'Alta Parte Contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti Contraenti.
2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste obbligazioni fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.< BR>3. Con la medesima riserva cessa d'esser Parte alla presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d'essere Membro del Consiglio d'Europa.< BR>4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 63.

Articolo 66

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci
strumenti di ratifica.
3. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento dei deposito dello strumento di ratifica.
4. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.

Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti i firmatari.

 

 

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